Art. 3 (Codice penale militare di guerra) — Legge penale militare di guerra in relazione al tempo
La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva