Art. 415Istruzione preliminare

[1]Quando e' commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.

[2]La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se piu' sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.

[3]L'ufficiale suindicato ha le facolta', che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art415 · fonte su Normattiva