Art. 415 — Istruzione preliminare
[1]Quando e' commesso un reato di competenza dei tribunali militari di bordo, il comandante della nave a cui appartiene il colpevole incarica un ufficiale dipendente di procedere agli atti della istruzione preliminare, secondo le disposizioni degli articoli 301 e 303, in quanto siano applicabili.
[2]La designazione di detto ufficiale spetta al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277, se piu' sono i colpevoli e appartenenti a navi diverse, ovvero se trattasi di alcuno dei reati indicati nell'articolo 278, non commesso a bordo di una nave militare.
[3]L'ufficiale suindicato ha le facolta', che la legge attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva