Art. 305 — Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare
Le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non e' stabilita una sanzione speciale, o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'Autorita' giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva