Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SENT. N. 31/95 A. REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBONDONANDOSI AD ECCESSI" - LAMENTATA INDETERMINATEZZA DI TALE ESPRESSIONE, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO PENALISTICO DI LEGALITA' E CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' FORMULATA IN BASE ALL'ASSUNTO CHE LA QUESTIONE SOLLEVATA NON SIA DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE MA DI MERA INTERPRETAZIONE - REIEZIONE.
Contro quanto eccepito dall'Avvocatura di Stato, non puo' dirsi di mera interpretazione la questione sollevata, in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 3 Cost., riguardo al reato di rivolta previsto dall'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace - nell'ipotesi in cui risulti commesso "abbandonandosi ad eccessi" - sul presupposto che tale espressione non possa intendersi se non nel significato, assolutamente vago, di "atti di estrema indisciplina", inconciliabile con il principio di determinazione degli elementi della fattispecie penale e di conseguenza, per la diversita' delle interpretazioni a cui puo' dare adito, con il principio di parita' di trattamento. Non si puo' infatti negare che i giudici 'a quibus', avendo individuato con precisione sia una disposizione di legge ordinaria alla quale essi ritengono di conferire una non implausibile interpretazione, sia i parametri costituzionali in riferimento ai quali essi dubitano della legittimita' della stessa, abbiano formulato nelle ordinanze di rimessione una vera e propria questione di costituzionalita'. red. S.P.
sentenza 31/1995massima n. 21845 REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBANDONANDOSI AD ECCESSI" - DENUNCIATA INDETERMINATEZZA DI TALE ELEMENTO DELLA FATTISPECIE, IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PENALISTICO DI LEGALITA' E, CONSEGUENTEMENTE, DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO - INSUSSISTENZA, DATO IL SIGNIFICATO UNIVOCO CHE ALL'ESPRESSIONE "ECCESSI" E' STATO COMUNEMENTE DATO DALLA GIURISPRUDENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE
Riguardo alla fattispecie del reato di rivolta di cui all'all'art. 174, primo comma, n. 3, c.p.m.p., realizzata attraverso eccessi, nella giurisprudenza penale militare, secondo i comuni criteri d'interpretazione delle norme giuridiche, il significato dell'espressione "abbandonandosi ad eccessi", riferita alle modalita' di comportamento della omissione o ritardo, da parte di militari, di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore, e' coerentemente individuato negli atti di intensa indisciplina concretanti una minacciosa pressione morale collettiva sulla volonta' del superiore: significato che distingue nettamente la fattispecie contestata sia da quella della rivolta, di cui allo stesso n. 3, realizzata con atti violenti, la quale comporta atti diretti a sopraffare con la forza la volonta' del superiore, sia dalla fattispecie dell'ammutinamento regolata nel n. 1 dell'art. 175 c.p.m.p., la quale consiste meramente nel rifiuto, nell'omissione o nel ritardo di obbedire a un ordine del superiore da parte di militari riuniti in numero di quattro o piu'. Non puo' percio' dirsi che la previsione del codice sul punto in questione sia viziata da indeterminatezza e che possa quindi dar luogo a differenze di interpretazione giudiziale tali da incidere sul principio di parita' di trattamento. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, primo comma, n. 3, cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima B. red.: S.P.
sentenza 31/1995massima n. 21847 REATI MILITARI - RIVOLTA COMMESSA "ABBANDONANDOSI AD ECCESSI" - PENA EDITTALE IDENTICA (DA TRE A QUINDICI ANNI) A QUELLA PREVISTA PER LA RIVOLTA COMMESSA MEDIANTE "ATTI VIOLENTI" - MANCANZA DI RIFERIMENTO AGLI "ECCESSI" IN ORDINE AL REATO DI RIVOLTA DA PARTE DI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA SOTTO L'UNO E L'ALTRO PROFILO - ESCLUSIONE, ESSENDO NECESSARIA, SECONDO LA INTERPRETAZIONE DA DARE ALLA NORMA 'DE QUA', PER LA CONFIGURABILITA' DEGLI "ECCESSI", UNA "VIOLENZA", PUR SE SOLO "MORALE", GRAVEMENTE LESIVA PER LE ESIGENZE, NON RICORRENTI PER GLI APPARTAMENTI A CORPO SMILITARIZZATO, DELLA TUTELA DELLA DISCIPLINA MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Una volta stabilito che l'art. 174, comma primo, cod. pen. mil. pace, n. 3, va interpretato nel senso che, perche' il reato, ivi previsto, di rivolta commessa "abbandonandosi ad eccessi" sia configurabile, il rifiuto, la omissione o il ritardo da parte dei militari che vi siano incorsi nell'obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine fatta da un loro superiore - in cui il reato si concreta - devono accompagnarsi ad atti di intensa disciplina tendenti ad esercitare una forma di "violenza morale" nei confronti del superiore, non e' irragionevole che il legislatore abbia sottoposto il reato in questione alla stessa pena edittale prevista per la rivolta compiuta mediante "atti violenti", trattandosi di lesioni del bene protetto realizzate con modalita' diverse, ma omogenee (comportamento intimidatorio - violenza), salvo sempre il potere del giudice, all'atto della determinazione in concreto della sanzione, di calibrarne l'applicazione, entro gli ampi termini della pena edittale (da tre a quindici anni), alla reale entita' della condotta posta in essere. Ne' e' irragionevole che mentre nel definire la rivolta di cui all'art. 174 cod. pen. mil. pace, il legislatore abbia previsto entrambe le suddette ipotesi, nel delineare il reato di rivolta per gli appartenenti alla polizia di Stato (art. 73, primo comma, n. 2, legge 1 aprile 1981, n. 121) abbia omesso il riferimento agli "eccessi", giacche' mentre nel caso di un delitto - come quello previsto dall'art. 174 cod. pen. mil. di pace - "contro la disciplina militare" l'atteggiamento intimidatorio nei confronti del superiore concorre significativamente a determinare la gravita' dell'offesa al bene tutelato, lo stesso elemento puo' essere visto in diversa prospettiva nella delineazione del reato di rivolta quando questo sia riferito ad un corpo smilitarizzato qual'e' la polizia di Stato (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto gli anzidetti profili - dell'art. 174, comma primo, n. 3 cod. pen. mil. pace). - V. la precedente massima C. red.: S.P.
sentenza 31/1995massima n. 21852