Art. 202 (Codice penale militare di guerra) — Atti di ribellione collettiva
[1]Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o piu':
[2]1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;
[3]2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.
[4]Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione. 38a
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 ottobre 1994, n. 589
38aLa L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Testo vigente dal 25 ottobre 1994, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva