Art. 273 (Codice penale militare di guerra) — Liberta' provvisoria
[1]Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non puo' essere ammesso alla liberta' provvisoria.
[2]Negli altri casi, la liberta' provvisoria puo' essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero.
[3]Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se e' estraneo alle forze armate dello Stato, puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale.
[4]La liberta' provvisoria puo' concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva