Art. 273 (Codice penale militare di guerra)Liberta' provvisoria

[1]Nei procedimenti per i reati indicati nel primo comma dell'articolo precedente, l'imputato non puo' essere ammesso alla liberta' provvisoria.

[2]Negli altri casi, la liberta' provvisoria puo' essere conceduta, previe conclusioni conformi del pubblico ministero.

[3]Con l'ordinanza del giudice istruttore, che concede la liberta' provvisoria, o con altra successiva, l'imputato, se e' estraneo alle forze armate dello Stato, puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, a norma del codice di procedura penale.

[4]La liberta' provvisoria puo' concedersi anche d'ufficio e in ogni stato della istruzione, ma non oltre la chiusura di questa.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art273 · fonte su Normattiva