Art. 323 — Momento in cui puo' concedersi la liberta' provvisoria: cauzione o malleveria
[1]La liberta' provvisoria puo' essere conceduta in ogni stato dell'istruzione e nel giudizio, escluso il giudizio davanti al tribunale supremo militare.11
[2]Non e' ammessa impugnazione contro i provvedimenti del giudice istruttore o del pubblico ministero, concernenti la liberta' provvisoria.
[3]Il militare, al quale e' stata conceduta la liberta' provvisoria, non puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
11La Corte Costituzionale con sentenza 28 maggio - 6 giugno 1974, n. 167 (in G.U. 1a s.s. 12/6/1974, n. 153) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'inciso "escluso il giudizio dinanzi al tribunale supremo militare", contenuto nell'art. 323, primo comma, del codice penale militare di pace".
Testo vigente dal 13 giugno 1974, tuttora in vigore · versione 13 su Normattiva