Art. 32 (Codice penale militare di guerra) — Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena
[1]Il differimento della esecuzione della pena non puo' essere ordinato, o, se gia' ordinato, e' revocato:
[2]1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero e' divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilita' dipenda da lesioni personali riportate o da infermita' contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;
[3]2° se e' accertata la nullita' dell'arruolamento del condannato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva