Art. 36 (Codice penale militare di guerra) — Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena
Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione e' stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresi' l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione e' stata differita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva