Art. 29 (Codice penale militare di guerra) — Pene detentive
[1]Salva la disposizione dell'articolo 32, e' differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.
[2]Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, puo', sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente.
[3]Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva