Art. 337 — Nomina del custode delle cose sequestrate
Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi e' nominato senza obbligo di cauzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva