Art. 344 — Sentenza di proscioglimento
Nel caso di proscioglimento, e' ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva