Art. 344Sentenza di proscioglimento

Nel caso di proscioglimento, e' ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art344 · fonte su Normattiva