Art. 354Scelta del difensore; avvertimento da parte del cancelliere

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[1]Nei procedimenti con istruzione formale, se l'imputato e' detenuto, il cancelliere, nell'atto in cui, a norma dell'articolo 347, gli notifica la sentenza di rinvio a giudizio, lo invita a scegliere, entro il termine di due giorni, il difensore, avvertendolo che, se non lo sceglie, gli sara' nominato d'ufficio dal presidente.

[2]Il cancelliere avverte inoltre l'imputato che egli ha facolta', per mezzo del suo difensore, di prendere visione, nel luogo in cui si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti del procedimento, di estrarne copia e di nominare, a proprie spese, un consulente tecnico.

[3]Se l'imputato non e' detenuto, nell'atto in cui la sentenza di rinvio a giudizio gli e' notificata a' termini dell'articolo 347, gli sono notificati, nei modi stabiliti dall'articolo 298, l'invito e l'avvertimento prescritti.

[4]Dell'adempimento di quanto si prescrive nei primi due commi e' redatto processo verbale, sottoscritto dall'imputato e dal cancelliere, e, se l'imputato non sa, o non puo' o non vuole sottoscrivere, se ne fa menzione nel processo verbale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art354 · fonte su Normattiva