Art. 356
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[1](Notificazione della nomina del difensore e facolta' di questo. Consulente tecnico).
[2]Appena l'imputato ha scelto il suo difensore, oppure il presidente lo ha nominato d'ufficio, il cancelliere fa notificare al difensore l'avviso della nomina e ne da' partecipazione al procuratore militare del Re Imperatore.
[3]Al difensore e' conceduto il termine di otto giorni, a decorrere da quello della notificazione dell'avviso della nomina, per l'esercizio delle facolta' indicate nel secondo comma dell'articolo 354, per presentare memorie e istanze, e per chiedere la citazione del consulente tecnico. Su tali istanze decide il presidente, sentito il pubblico ministero.
[4]Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal presidente una sola volta, se la natura della causa lo richiede.
[5]Qualora occorra tutelare il segreto politico o militare, il presidente, con provvedimento non soggetto a impugnazione, puo' escludere il consulente tecnico non militare.
[6]Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 315 del codice di procedura penale o nell'articolo 331 di questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva