Art. 331 — Incapacita' o incompatibilita' del perito
((Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione)).
Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva