Art. 331Incapacita' o incompatibilita' del perito

((Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione)).

Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art331 · fonte su Normattiva