Art. 360 — Requisiti del decreto di citazione. Nullita'. Notificazione
[1]Il decreto di citazione a giudizio contiene:
[2]1° le generalita' dell'imputato, con le indicazioni prescritte dall'articolo 352 e le altre atte a identificarlo;
[3]2° la indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, e l'avvertimento all'imputato che, non comparendo, sara' giudicato in contumacia;
[4]3° la data e la sottoscrizione del presidente e del cancelliere.
[5]Per il termine a comparire si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 358.
[6]Il decreto di citazione e' nullo, se non e' stato preceduto dalla notificazione della richiesta del pubblico ministero, e nei casi indicati nell'articolo 412 del codice di procedura penale.
[7]Il decreto di citazione e' notificato nei modi stabiliti dall'articolo 298.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva