Art. 361

[1](Liste testimoniali e riduzione di esse; richiamo di documenti, citazione di periti ed altri atti preliminari. Sanatoria di nullita').

[2]Nei procedimenti davanti ai tribunali militari, con istruzione formale o sommaria, si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni dei due ultimi commi dell'articolo 406 e quelle degli articoli 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421 e 422 del codice di procedura penale.

[3]Il presidente deve ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti, e deve eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art361 · fonte su Normattiva