Art. 363
[1](Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate della Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici).
[2]Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura penale, salvo che questo codice disponga altrimenti.
[3]Per la citazione di testimoni, periti, interpreti o consulenti tecnici, per il giudizio, si osservano le disposizioni degli articoli 298 e 299.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva