Art. 367Reati commessi in udienza; giudizio immediato

[1]Quando e' commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.

[2]Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:

[3]1° il reato e' punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare piu' grave;

[4]2° il reato e' commesso all'udienza del tribunale supremo militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art367 · fonte su Normattiva