Art. 367 — Reati commessi in udienza; giudizio immediato
[1]Quando e' commesso un reato all'udienza di un tribunale militare, si procede a norma dell'articolo 435 del codice di procedura penale.
[2]Si osservano le disposizioni dell'articolo 436 del codice di procedura penale, oltre che nei casi indicati nell'articolo stesso, anche quando:
[3]1° il reato e' punibile con la pena della reclusione militare superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, o con una pena militare piu' grave;
[4]2° il reato e' commesso all'udienza del tribunale supremo militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva