PROCESSO PENALE - REATI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MILITARE - PROCEDIMENTO PER DECRETO - APPLICABILITA' DI DETTO RITO SOLTANTO NELLE IPOTESI DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - CONSEGUENTE ESCLUSIONE PER IL REATO MILITARE DELL'ALLONTANAMENTO ILLECITO, PUNIBILE A RICHIESTA DEL COMANDANTE DEL CORPO DA CUI DIPENDE IL MILITARE RITENUTO COLPEVOLE - PRETESA, INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IPOTESI PIU' GRAVI DI REATI MILITARI PERSEGUIBILI D'UFFICIO - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui, limitando i casi in cui e' possibile il procedimento per decreto ai reati perseguibili d'ufficio, eclude(rebbe) da tale procedimento i reati puniti, ai sensi dell'art. 260, comma 2, cod. pen. mil. pace, "a richiesta del Comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole", in quanto - posto, innanzitutto, che la disciplina del procedimento per decreto, in relazione ai reati militari, dettata dagli artt. 382 e ss. cod. pen. mil. pace e' stata abrogata da quella contenuta negli artt. 459 e ss. cod. proc. pen. in tema di procedimento per decreto, con conseguente applicabilita', anche per i reati militari, di quest'ultima disciplina; che la scelta del modo di procedibilita' (d'ufficio, a querela, a richiesta, su autorizzazione, etc-) coinvolge la politica legislativa e deve pertanto rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, sindacabili in sede di legittimita' costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalita'; e che la valutazione del legislatore, ai fini del trattamento processuale dei reati per i quali e' esperibile il procedimento per decreto, non e' collegato alla maggiore o minore gravita', ma, come risulta anche dai lavori preparatori, discende dalla presunzione, che non appare manifestamente irragionevole, di una maggiore complessita' degli accertamenti richiesti per i reati a procedibilita' condizionata, che non si addice alle caratteristiche di snellezza e celerita' proprie del rito monitorio - la condizione di procedibilita' costituita dalla richiesta del Comandante del corpo rappresenta un aggravio procedimentale, preordinato peraltro alla salvaguardia di interessi pubblici e privati meritevoli di tutela, che, nella valutazione non irragionevole del legislatore, ha indotto a limitare il procedimento per decreto ai soli reati perseguibili d'ufficio. - S. n. 7/1988; O. nn. 284/1987, 204/1988, 396/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 459 Codice di procedura penaleart. 260 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
PROCESSO PENALE - PROCESSO PENALE MILITARE - GIUDIZIO PER DECRETO - DISCREZIONALITA' DEL P.M. IN MERITO ALLA SCELTA DI TALE PROCEDIMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
L'art. 382 del cod. pen.mil. di pace non attribuisce al P.M. la facolta' di scelta del giudice (monocratico o collegiale), ma gli consente soltanto di formulare al Presidente del Tribunale una proposta per la pronuncia di condanna per decreto, proposta che il Presidente non e' tenuto ad accogliere, potendo restituire gli atti affinche' l'azione penale sia proseguita nei modi ordinari. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 382. cod. pen. mil. di pace, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, Cost.)