Art. 382Casi del giudizio per decreto

[1]Nei procedimenti per reati militari, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a un anno, il pubblico ministero, se in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputa necessarie, ritiene che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a sei mesi, puo' chiedere al presidente del tribunale militare che pronunci la condanna con decreto, senza procedere al dibattimento.

[2]La disposizione del comma precedente si applica anche:

[3]1° nei procedimenti per i delitti indicati nei numeri 1° e 7° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta detta pena in misura non superiore a lire cinquecento;

[4]2° nei procedimenti per i reati indicati nel numero 3° dell'articolo 264, per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria, sempreche' il pubblico ministero ritenga che all'imputato possa essere inflitta una pena detentiva in misura non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria in misura non superiore a lire cinquecento;

[5]3° in ogni altro caso espressamente preveduto dalla legge.

[6]Il procedimento per decreto non e' ammesso nei casi indicati nel terzo comma dell'articolo 506 del codice di procedura penale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art382 · fonte su Normattiva