Art. 380 — Atti del giudizio direttissimo
[1]Nel giudizio direttissimo, se l'imputata non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento, e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. I testimoni possono, a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente dai messi giudiziari militari o da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
[2]Il pubblico ministero e l'imputato possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.
[3]Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa. In questo caso, il dibattimento, con ordinanza del presidente, da notificarsi all'imputato, e' fissato per la udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo, l'imputato rimane in stato di arresto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva