Art. 138Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo

1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare, il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato e' presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio, il fascicolo medesimo e' formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art138 · fonte su Normattiva