Art. 40 (Codice penale militare di guerra) — Effetto derivante dal compimento di atti di valore
Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato e' estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva