Art. 32 (Codice penale militare di guerra)Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena

[1]Il differimento della esecuzione della pena non puo' essere ordinato, o, se gia' ordinato, e' revocato:

[2]1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero e' divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilita' dipenda da lesioni personali riportate o da infermita' contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;

[3]2° se e' accertata la nullita' dell'arruolamento del condannato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art32 · fonte su Normattiva