Art. 403Pluralita' di condanne per il medesimo fatto

Agli effetti del ragguaglio delle pene, a' termini dell'articolo 579 del codice di procedura penale, nel caso di piu' sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, la pena della reclusione militare e' equiparata a quella della reclusione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art403 · fonte su Normattiva