Art. 410 — Esecuzione di pene pecuniarie
Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva