Art. 410Esecuzione di pene pecuniarie

Le sentenze di condanna a pene pecuniarie, pronunciate dai tribunali militari in applicazione del codice penale o di leggi speciali, sono eseguite a norma del codice di procedura penale, in quanto la legge penale militare non disponga altrimenti; e il procuratore militare del Re Imperatore provvede, ove occorra, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art410 · fonte su Normattiva