Art. 414Applicazione delle norme del codice di procedura penale

[1]Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.

[2]E' escluso il ricorso per revisione.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art414 · fonte su Normattiva