Art. 414 — Applicazione delle norme del codice di procedura penale
[1]Per la esecuzione delle misure di sicurezza, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, sostituito al ricorso alla corte d'appello e al consigliere delegato di questa, rispettivamente, il ricorso al tribunale supremo militare e il consigliere relatore del tribunale supremo militare.
[2]E' escluso il ricorso per revisione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva