Art. 42 (Codice penale militare di guerra) — Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore
[1]I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.
[2]Se i militari stessi hanno conseguito piu' promozioni per merito di guerra o piu' ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 179 del codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva