Art. 421Atti della istruzione

[1]L'ufficiale incaricato delle funzioni di pubblico ministero compie tutti gli atti, che nella istruzione formale, per i procedimenti davanti ai tribunali militari territoriali, sono di competenza del giudice istruttore, osservate le disposizioni del capo secondo del titolo quarto di questo libro.

[2]Spetta pero' al comandante indicato nell'ultimo comma dell'articolo 277 di provvedere all'emissione, alla sospensione, alla revoca o alla conversione dei mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, alla scarcerazione dell'imputato, alla concessione della liberta' provvisoria e all'applicazione delle sanzioni contro i testimoni non comparsi e contro i periti o interpreti non comparsi o negligenti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art421 · fonte su Normattiva