Art. 43 — Nozione della violenza
Agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza si comprendono l'omicidio, ancorche' tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva