Art. 45
Eccesso colposo
Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 40, 41, 42, escluso l'ultimo comma, e 44, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra Autorita', ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come reato colposo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva