Art. 46 (Codice penale militare di guerra) — Esclusione dalla riabilitazione di guerra
Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermita' procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva