Art. 46 (Codice penale militare di guerra)Esclusione dalla riabilitazione di guerra

Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermita' procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art46 · fonte su Normattiva