Art. 242 — Mutilazione o infermita' procurata o simulazione d'infermita'
Chiunque, a fine di sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile, si mutila o si procura infermita' o imperfezioni, ovvero simula infermita' o imperfezioni, e' punito a norma delle disposizioni degli articoli 157, 158, primo e terzo comma, e 159, relative al militare che commette i fatti predetti a fine di sottrarsi all'obbligo del servizio militare. Tuttavia, la pena e' diminuita.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva