Art. 51 — Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante
[1]Quando ricorre una circostanza attenuante, e la diminuzione di pena non e' determinata dalla legge, si osservano le norme seguenti:
[2]1° alla pena di morte con degradazione e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
[3]2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto e' sostituita la reclusione militare da ventiquattro a trenta anni;
[4]3° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
[5]4° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva