Art. 47 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra
[1]Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.
[2]((Costituisce altresi' reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:
- 1)la personalita' dello Stato;
- 2)la pubblica amministrazione;
- 3)l'amministrazione della giustizia;
- 4)l'ordine pubblico;
- 5)l'incolumita' pubblica;
- 6)la fede pubblica;
- 7)la moralita' pubblica e il buon costume;
- 8)la persona;
- 9)il patrimonio.
[3]Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.
[4]Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare)).
Testo vigente dal 3 febbraio 2002, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva