Art. 47 (Codice penale militare di guerra)Applicazione delle norme del codice penale militare di pace; aumento di pena. Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra

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Nei casi non preveduti da questo codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare. Tuttavia, le pene detentive temporanee, stabilite dal codice penale militare di pace, si applicano con l'aumento da un sesto a un terzo, estensibile fino alla meta' nei casi gravi; salvo quando l'aumento sia specificamente disposto da questo codice.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 3 febbraio 2002 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art47 · fonte su Normattiva