Art. 48 — Circostanze attenuanti comuni
[1]Oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, e salva la disposizione dell'articolo seguente, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:15
[2]1° l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;
[3]2° l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;
[4]((3° l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare)).
[5]Per i reati militari, la pena puo' essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
15La Corte Costituzionale con sentenza 12-18 luglio 1984 n. 213 (in G.U. 1a s.s. 25/07/1984 n. 204) ha dichiarato "ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 48 dello stesso codice limitatamente all'inciso "e salva la disposizione dell'articolo seguente"".
Testo vigente dal 18 dicembre 1985, tuttora in vigore · versione 22 su Normattiva