Art. 138 — Omesso impedimento di reati militari
[1]Ferma in ogni altro caso la disposizione del secondo comma dell'articolo 40 del codice penale, il militare, che, per timore di un pericolo o altro inescusabile motivo, non usa ogni mezzo possibile per impedire la esecuzione di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare, o di rivolta o di ammutinamento, che si commette in sua presenza, e' punito:
[2]1° con la reclusione non inferiore a dieci anni, se per il reato e' stabilita la pena di morte con degradazione o quella dell'ergastolo; 2° negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla meta' a due terzi.
[3]Se il colpevole e' il piu' elevato in grado, o, a parita' di grado, superiore in comando o piu' anziano, si applica la pena stabilita per il reato. Nondimeno, il giudice puo' diminuire la pena.
[4]Agli effetti delle disposizioni dei commi precedenti, per la determinazione della pena stabilita per i reati in essi indicati, non si ha riguardo a quella che la legge stabilisce per i capi, promotori od organizzatori del reato o per coloro che ne hanno diretto la esecuzione.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva