Art. 50Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante

[1]Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

[2]Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art50 · fonte su Normattiva