Art. 50 — Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante
[1]Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.
[2]Nondimeno, la pena detentiva, temporanea da applicare per effetto dell'aumento non puo' superare gli anni trenta.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva