Art. 56Limiti dell'aumento di pena

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne', comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art56 · fonte su Normattiva