Art. 56 — Limiti dell'aumento di pena
Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma dell'articolo precedente e dell'articolo 73 del codice penale non puo' essere superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti, ne', comunque, eccedere trenta anni per la reclusione o la reclusione militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva