Art. 62 — Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
Nel caso preveduto dall'articolo 148 del codice penale, il ricovero del condannato in un manicomio comune, anziche' in un manicomio giudiziario, puo' essere disposto anche se la pena inflitta sia la reclusione militare per durata inferiore a tre anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva