Art. 13 — Infermita' psichica sopravvenuta al condannato
[1]La disposizione dell'articolo 148 del codice penale, in relazione all'articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati don sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari.
[2]Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.
Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva