Art. 13Infermita' psichica sopravvenuta al condannato

[1]La disposizione dell'articolo 148 del codice penale, in relazione all'articolo 62 del codice penale militare di pace, si applica anche a coloro che sono stati condannati don sentenza divenuta irrevocabile prima dell'attuazione dei codici penali militari.

[2]Qualora il condannato si trovi gia' ricoverato in un manicomio giudiziario, la esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell'attuazione suddetta.

Testo vigente dal 27 settembre 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art13 · fonte su Normattiva