Art. 63 (Codice penale militare di guerra) — Persona sorpresa in prossimita' di posti militari o che segue le operazioni militari
[1]Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, e' trovato, senza giustificato motivo, in prossimita' di posti militari, trinceramenti o accampamenti, e' punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.
[2]La stessa pena si applica a chiunque, senza autorizzazione, segue le operazioni militari.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva