Art. 184 (Codice penale militare di guerra) — Violazione di salvaguardia o di salvacondotto
[1]Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, e' punito con la reclusione militare fino a tre anni.
[2]Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva