Art. 123 — Omessa presentazione in servizio
[1]Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.
[2]La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva