Art. 123Omessa presentazione in servizio

[1]Il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui e' stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, e' punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

[2]La stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art123 · fonte su Normattiva