Art. 75Divieto di soggiorno

Oltre che nei casi indicati nell'articolo 233 del codice penale, al colpevole di alcuno dei reati contro la fedelta' o la difesa militare puo' essere imposto il divieto di soggiornare in uno o piu' comuni o in una o piu' provincie, designati dal giudice, osservate le disposizioni della legge penale comune.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art75 · fonte su Normattiva