Art. 87 — Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio
[1]Quando due o piu' militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo precedente, ciascuno di essi e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.
[2]Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena e' della reclusione non inferiore a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva