Art. 70 (Codice penale militare di guerra) — Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari
[1]Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
[2]Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva