Art. 70 (Codice penale militare di guerra)Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari

[1]Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 59, 62 e 66, ovvero si offre per commetterlo, e' punito, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

[2]Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall'articolo 68, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art70 · fonte su Normattiva