Art. 92 — Circostanze aggravanti
Se il colpevole del reato preveduto dall'articolo precedente era, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie ivi indicate, o se il fatto e' stato commesso con qualsiasi mezzo di pubblicita', la pena e' aumentata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva