Art. 93 (Codice penale militare di guerra)Nozione del reato; sanzione penale

[1]E' punito con la reclusione militare fino a due anni, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, chiunque non osserva le ordinanze emanate o, in generale, i provvedimenti adottati dalla Autorita' militare per assicurare la difesa militare, e, specialmente, per regolare nei luoghi in stato di guerra:

[2]1° l'accesso, la circolazione, il transito o il soggiorno;

[3]2° la polizia ferroviaria;

[4]3° i modi di protezione contro incursioni aeree nemiche;

[5]4° le segnalazioni diurne o notturne;

[6]5° il possesso di colombi viaggiatori;

[7]6° l'uso di apparecchi telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, aeronautici e simili;

[8]7° l'esercizio della caccia o della pesca.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art93 · fonte su Normattiva